"ORGANIZZATEVI, perche' avremo bisogno di tutta la vostra forza"

STATUTO

logorossa

Associazione Politico Culturale “LA ROSSA”

STATUTO

 

TITOLO I – Denominazione/Simbolo/Sede

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana nata dalla lotta di Resistenza, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. di seguito indicato come CTS), ed in ossequio a quanto previsto dagli articoli 14-42 del Codice Civile, è costituita un’associazione di promozione sociale
che assume la denominazione di “Associazione Politico Culturale LA ROSSA”, di seguito indicata anche come Associazione.
L’Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento
individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 2 – SIMBOLO

Il Simbolo dell’Associazione è un pugno sinistro chiuso di colore nero sopra una stella rossa visibile per metà; il tutto su sfondo giallo e  racchiuso in un cerchio; sul campo giallo compare la scritta “LA ROSSA LARI”; un cerchio rosso concentrico, sovrapposto per metà e quindi costituente una sorta di mezza luna, riporta in giallo la scritta “ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE”.

ARTICOLO 3 – SEDE

La sede legale dell’Associazione è ubicata a Perignano (PI), via Antonio Gramsci nr. 22.. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

TITOLO II – Oggetto sociale/Scopi/Strumenti

ARTICOLO 4 – OGGETTO SOCIALE

L’associazione è Ente del Terzo Settore (ETS), ed è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini politici e culturali, per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
Si fonda sul volontario impegno dei tesserati, non ha scopi di lucro e ha durata illimitata.
Gli eventuali utili non possono essere ripartiti né direttamente né indirettamente tra i soci.
Nel rispetto della Costituzione della Repubblica italiana nata dalla lotta di Resistenza e dell’esperienza politica e socio-culturale dei partiti, sindacati e movimenti della Sinistra anticapitalista nazionali ed internazionali, l’associazione persegue i valori dell’uguaglianza, della difesa del lavoro come bene comune, dell’antifascismo, dell’antimafia sociale e dell’ambientalismo; essa è un’organizzazione autonoma, multietnica, antirazzista, antissesista, laica e aconfessionale.
L’Associazione Politico Culturale “La Rossa” si prefigge di ricreare un nuovo punto di vista critico verso l’ordine sociale esistente, partendo dai valori universali di libertà e partecipazione e arrivando alla costruzione di una nuova cultura fondata sull’uguaglianza, sull’internazionalismo, sulla pace,
sull’ambiente e sulla cooperazione fra individui.
L’Associazione è guidata da un funzionamento democratico che favorisce l’azione comune dei/delle iscritti/e, garantendo il diritto al dissenso interno e pubblico ad ogni livello.

ARTICOLO 5 – SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scopo principale dell’Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del
senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile, anche in prospettiva di un impegno
politico, dei/delle propri/e soci/e come dell’intera comunità.
Sono finalità generali dell’ associazione:
a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
b) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e
delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo
2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre
2007, n. 244;
c) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non
armata.
d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto
2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone
svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
e) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
f) la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative,
degli spazi per l’espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
g) il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell’accesso universale alla conoscenza, al
sapere, all’educazione, alla cultura, all’uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione
dell’inclusione digitale (eInclusion);
h) promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso
proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite
particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche.
Nel rispetto e in coerenza con le finalità generali costituiscono intenti e impegni specifici
dell’associazione:
a) la diffusione della cultura del movimento operaio e delle pratiche di lotta politico-culturale per il
superamento dell’ordine sociale costituito;
b) la diffusione della cultura dell’uguaglianza e della solidarietà
c) la promozione della cultura antifascista ed antimafiosa;
d) l’informazione e la controinformazione;
e) la promozione sociale e lo sviluppo culturale e civile dei/delle propri/e soci/e e della società tutta;
f) la pratica della difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
g) la diffusione della solidarietà nei rapporti umani e tra i popoli;
h) la diffusione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità, dei diritti, delle differenze
culturali, etniche, religiose, e di genere contrastando il sessismo, della tutela delle diversità linguistiche
nonché della libertà di orientamento sessuale e dell’antiproibizionismo;
i) la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che
possano favorire l’autorganizzazione dei cittadini, come parte integrante del diritto di associazione;
j) la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell’associazionismo giovanile;
k) lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all’esclusione, al razzismo, alla xenofobia,
all’intolleranza, al disagio, all’emarginazione, alla solitudine;
l) il ripudio della guerra e l’impegno per l’affermazione di una cultura non violenta e pacifista e della
ricerca della soluzione non violenta dei conflitti, l’azione politica per la riduzione delle spese militari;
m) la realizzazione di convegni, dibattiti, iniziative culturali, feste, momenti di riflessione, di formazione
e di lotta, inerenti alle tematiche riportate nel presente Articolo.
Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà collaborare e/o aderire anche ad altri
organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati, promuovere
iniziative per raccolte occasionali di fondi e reperire risorse finanziarie finalizzati esclusivamente al
raggiungimento degli scopi sociali, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal presente statuto.
In attuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono scopi principali
dell’associazione, permettere lo sviluppo culturale e civile tanto dei/lle propri/e soci/e, che dell’intera
comunità attraverso la promozione e lo sviluppo della socialità e la ricreazione dei legami sociali, la
promozione e lo sviluppo della partecipazione e delle relazioni solidali, la promozione e lo sviluppo del
senso di comunità, la promozione e lo sviluppo del volontariato quale strumento di partecipazione alla
comunità per le finalità e gli intenti di cui al presente articolo, la promozione nonché la libera
espressione della personalità degli individui sostenendo la produzione culturale dal basso e della
promozione della cultura come bene comune e sensibilizzazione civica.
L’associazione si impegna ad agire per il contrasto di ogni forma di odio e per la pratica dei doveri di
solidarietà. All’ interno di propositi politici ed entro forme di democrazia partecipativa, tutti i campi in
cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una
battaglia civile contro ogni forma d’ignoranza, d’intolleranza, di violenza, di censura, d’ingiustizia, di
discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d’intervento
dell’Associazione.

ARTICOLO 6 – ATTIVITA’ GENERALI E STRUMENTI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all’articolo precedente
mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, delle seguenti attività
di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS:
– promozione del benessere delle persone e del riconoscimento del diritto alla felicità;
– attività ricreative, educative, di formazione e di socializzazione finalizzate all’inclusione sociale delle
fasce marginali della società;
– attività educative, ricreative e di socializzazione per fasce giovanili di associati e della popolazione di
riferimento;
– attività educative, ricreative e di socializzazione per famiglie;
– attività di educazione alla cittadinanza;
– attività formative, educative, divulgative sulla storia contemporanea, la Resistenza, il regime fascista
nonché sulla Costituzione Italiana e sui contenuti;
– promozione e svolgimento di attività artistiche e culturali quali teatro, musica, presentazione di libri,
film.
– promozione e sviluppo delle reti di comunità;
– organizzazione e gestione di eventi di promozione ed approfondimento di tematiche di particolare
rilevanza sociale e culturale;
– attività di beneficienza, sostegno a progetti di solidarietà anche attraverso raccolte pubbliche di fondi;
– attività di promozione e valorizzazione dei beni comuni e del territorio;
– promozione e valorizzazione di buone pratiche in materia di sostenibilità ambientale;
– ogni altra attività che sia espressione delle attività di utilità generale sopra individuate.
Le attività di interesse generale, per il conseguimento degli scopi e finalità dell’ associazione, saranno
concretizzate attraverso i seguenti strumenti e azioni:
a) promuovere feste popolari, attività culturali e di animazione;
b) organizzare mostre, convegni, dibattiti, promuovendo concorsi di idee in ambito politico-culturale e
sociale;
c) promuovere rassegne cinematografiche, teatrali, videoproiezioni, concerti od altre iniziative a
carattere politico-culturale e sociale;
d) dotarsi di una sede sociale che consenta anche un servizio di somministrazione ai/lle soci/e di
alimenti e bevande;
e) presentazione di proposte ad enti e pubbliche amministrazioni, finalizzate a convenzioni, protocolli
d’intesa o altro tipo di accordo al fine richiedere contributi per partecipare attivamente alle forme
decentrate di gestione del potere locale;
f) creare una radio libera ed indipendente sul web o via etere la cui operatività sia garantita dai/lle
soci/e che abbia come obiettivo quello di diffondere programmi, musica ed informazioni che
promuovano prevalentemente la cultura del lavoro e quella della Sinistra anticapitalista, antiliberista,
antimafiosa ed antifascista;
g) gestire in prima persona, aderire e/o collaborare a consorzi, enti e associazioni che abbiano per
obiettivo la promozione della cultura del lavoro e della trasformazione dell’ordine sociale esistente;
h) creare un archivio ed una biblioteca dell’associazione;
i) promuovere l’edizione di materiali derivanti dai progetti sviluppati dall’associazione, nonché di
notiziari (cartacei, web o radio), volantini, saggi, libri, manuali, cd o dvd, o altra forma di diffusione;
j) ricercare finanziamenti utilizzando le normative fiscali vigenti che regolano la materia;
Tutte le attività che non vengano ritenute dall’assemblea dei/lle soci/e conformi agli scopi e finalità
sociali sono espressamente vietate.
Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate ai principi di pari opportunità in rispetto dei
diritti inviolabili della persona.
L’Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/lle soci/e di alimenti e bevande, ed in
maniera conforme alla disciplina di legge vigente in materia, come momento ricreativo e di socialità,
complementare e strumentale all’attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse
generale, come previsto dall’art. 85 commi 1 e 4 del CTS.
L’Associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente
articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal
Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore al fine di
finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e
correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III – I Soci

ARTICOLO 7 – CARATTERISTICHE E NUMERO DEI SOCI

L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita
dai/lle propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di
lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il/la
volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
L’Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell’Associazione che
svolgono la loro attività in modo non occasionale.
L’Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell’attività di
interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di
altra natura, anche ricorrendo ai/lle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla
normativa vigente.
Il numero dei/lle soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall’art. 35 c.
1 del CTS. Possono essere soci/e dell’Associazione le persone fisiche, che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di età, che ne condividano gli scopi ed i valori fondanti, a prescindere dalla
nazionalità, dall’etnia, dall’orientamento sessuale e religioso purché si impegnino lealmente a realizzarli
insieme agli altri associati.
I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi
ne esercita la responsabilità genitoriale.
Agli/lle aspiranti soci/e sono richiesti l’accettazione e l’osservanza dello statuto e il rispetto della civile
convivenza.
Tutti i/le soci/e hanno diritto di voto. Lo status di socio/a una volta acquisito ha carattere permanente e
può venir meno solo nei casi previsti dal successivo Articolo 11. Non sono pertanto ammesse iscrizioni
che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a
termine.
Previo il pagamento della quota sociale, al/la nuovo/a socio/a verrà consegnata la tessera sociale e il
nominativo verrà acquisito all’elenco dei soci.

ARTICOLO 8 – MODALITA’ D’ISCRIZIONE

Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro che si riconoscono nel presente Statuto ed
abbiano compiuto almeno 16 anni, che condividono gli scopi dell’associazione e si impegnano per il
raggiungimento degli stessi. I/Le soci/e minorenni partecipano alla vita associativa ma non hanno
diritto di voto che viene esercitato dal genitore o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
Chi intende essere ammesso come socio/a dovrà farne richiesta scritta compilando apposito modulo, al
Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali
regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto
la qualifica di socio/a. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro
ricevimento verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. In assenza di un
provvedimento di rigetto della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata
accettata; in caso di diniego il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitare il motivo dello stesso.
Contro la decisione di non ammissione a socio/a l’interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente
entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo
comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.
In base alle disposizioni di legge, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed
impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del/la socio/a.

ARTICOLO 9 – DIRITTI E DOVERI

DIRITTI DEI SOCI – Tutti i/le soci/e hanno uguali diritti: hanno il diritto di voto, hanno il diritto di
essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare alle attività, alle
discussioni, alle decisioni dell’Associazione con piena libertà di fare proposte, di discussione e di
iniziativa, di partecipare alle assemblee di essere eletti nelle cariche sociali e di svolgere il lavoro
comunemente concordato.
Tutti i/le soci/e hanno diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri
dell’associazione.
DOVERI DEI SOCI – Gli associati svolgono la propria attività nell’associazione in modo personale,
volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del/la socio/a verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere
animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore
morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
I/Le soci/e sono tenuti a rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali,
nonché a mantenere un’irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività
dell’Associazione e nella frequentazione della sede.

ARTICOLO 10 – VERSAMENTO QUOTA

Il/La socio/a ha il dovere entro i dieci giorni dall’iscrizione nel libro dei soci, di versare la quota annuale
stabilita dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11 – RECESSO/ESCLUSIONE

La qualifica di socio/a si perde per decesso, scioglimento dell’Associazione, mancato pagamento della
quota associativa annuale, dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo,
rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo, espulsione o
radiazione. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del/la socio/a:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle
deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi, valori e principi dell’Associazione;
c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione;
d) che è iscritto o si iscriva successivamente alla sua adesione all’Associazione, ad organizzazioni,
partiti, associazioni, movimenti, fondazioni i cui valori, principi e Statuti contrastino con quelli propri
della Associazione.
e) che abbia riportato condanne definitive per reati di mafia, sessuali, ambientali, violenza contro le
persone.
Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai/lle soci/e destinatari/e,
mediante lettera o e-mail e devono essere motivate.
Il/La socio/a interessato/a dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione
per chiedere la convocazione dell’Assemblea Generale Straordinaria al fine di contestare gli addebiti a
fondamento del provvedimento di esclusione. L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del
provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a
seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal
Consiglio Direttivo.

TITOLO IV – Organi dell’Associazione

ARTICOLO 12 – ELENCO ORGANI E CARICHE DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi di direzione dell’Associazione:
a) l’Assemblea generale dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
Solo ove ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste all’ art. 30 comma 2 o all’ art. 10 del CTS, si
procederà alla nomina di un organo di controllo. Analogamente si dovrà procedere alla nomina di
organo di controllo costituito da revisori legali iscritti nell’ apposito registro nel caso ricorrano le
condizioni di obbligatorietà previste all’ art. 31 del CTS.
Sono cariche sociali elette all’interno del Consiglio Direttivo:
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) il Tesoriere;
f) il Segretario;
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ARTICOLO 13 – ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea Generale è l’organo sovrano dell’associazione. Esso è costituito da tutti i/le soci/e iscritti/e
da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale, nel
rispetto dei termini stabiliti al precedente articolo 10. E’ convocata, ordinariamente almeno una volta
all’anno, previa deliberazione del Consiglio Direttivo dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le
veci, mediante:
a) Avviso scritto da inviare con lettera semplice (email) agli associati, almeno 10 giorni prima della
data fissata;
b) Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.
Gli avvisi di convocazione devono contenere la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine
del giorno nonché la sede ove si tiene la riunione.
L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri
del Consiglio Direttivo. Il/la presidente dell’Assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a
in seno alla stessa.
L’Assemblea Generale può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria l’Assemblea convocata per
deliberare la modifica dello Statuto, lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione
dell’associazione, ovvero per il recepimento di intervenute novità normative vincolanti. E’ ordinaria in
tutti gli altri casi.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale
che viene redatto dal Segretario o da un componente dell’Assemblea stessa appositamente nominato.
Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato a cura del Segretario
nell’archivio dell’Associazione.
Ogni socio/a ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
Le assemblee possono essere aperte ai non iscritti.
L’Assemblea ordinaria
Oltre alla normale cadenza annuale coincidente con l’ approvazione del bilancio di esercizio, può venire
convocata ulteriormente quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno
un decimo dei soci.
L’Assemblea ordinaria è valida e regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la
maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso
giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni socio/a ha diritto di esprimere un solo voto in quanto non sono ammesse deleghe.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sulle questioni poste all’ordine del giorno vengono prese a
maggioranza dei presenti; sono espresse con voto palese, tranne casi specifici per i quali venga
esplicitamente richiesto un voto segreto.
Le funzioni dell’Assemblea ordinaria dei soci sono le seguenti:
a) eleggere il Consiglio Direttivo;
b) proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
c) approvare il bilancio consuntivo annuale di esercizio;
d) approvare la relazione di missione;
e) ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
f) approvare le linee generali del programma di attività per l’anno in corso e l’eventuale relativo
documento economico-programmatico;
g) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
h) nominare e revocare, nei casi previsti dalla legge, l’ organo di controllo o di revisione legale dei
conti;
i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea straordinaria
Può essere convocata, su deliberazione del Consiglio Direttivo, ed ogni qual volta ne faccia richiesta
motivata l’ organo di controllo o di revisione (ove nominato) o almeno un quinto dei/lle soci/e aventi
diritto al voto. L’Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta, e delibera
esclusivamente sugli argomenti che ne hanno motivato la convocazione. Le modalità di convocazione e
pubblicizzazione degli avvisi sono le medesime previste in via ordinaria.
L’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione se è presente i 2/3 degli iscritti aventi diritto
di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei
presenti.
Le funzioni dell’Assemblea straordinaria dei soci sono le seguenti:
a) deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un
quinto dei/lle soci/e. In tal caso è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/lle soci/e con diritto
di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/lle partecipanti.
b) delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti, per le
quali è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.
c) deliberare in merito a trasformazione, fusione o scissione, nel qual caso è indispensabile la presenza
della maggioranza assoluta dei/lle soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole dei quattro quinti
dei presenti.
d) deliberare in ordine allo scioglimento o alla liquidazione dell’Associazione nonché per devolverne il
relativo patrimonio. Per queste fattispecie valgono le norme di cui agli articoli 21 e 22 del presente
statuto.

ARTICOLO 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da numero dispari di consiglieri,
variabile tra 11 e 21, eletti dall’Assemblea Ordinaria fra i soci; il numero dei consiglieri è definito
dall’Assemblea Generale, convocata per il rinnovo del Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione previsto dall’art. 26 del CTS resta in carica per
quattro anni ed è rieleggibile.
I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità
previste dall’art 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).
In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive, il componente il consiglio decade
automaticamente dalla carica. Tale circostanza viene comunicata dal Presidente al soggetto decaduto
con le forme utilizzate per la convocazione delle riunioni. In tutti i casi in cui vi è decadenza di un
consigliere a norma del presente statuto si procederà alla sua sostituzione nella prima assemblea dei
soci utile. In caso di votazione, per qualunque ragione si verifichi una parità di voti, il voto di chi svolge
la funzione di Presidente vale doppio.
È facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione
all’interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate
fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata
all’interno della successiva riunione del Consiglio.
Il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a
risultato primo escluso/a all’elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei soci utile
provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla
naturale scadenza del Consiglio.
Nella sua prima seduta, il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il
Tesoriere. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche
esigenze legate alle attività dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo
ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di
ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei/lle
Consiglieri/e, o su convocazione del/la Presidente.
Le riunioni sono valide in prima convocazione se è presente la metà dei consiglieri, mentre in seconda
convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. Le
deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di
consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di cittadini/e non
soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi,
ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto
previsto dall’art. 7.
Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:
a) formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate
dall’Assemblea Generale;
b) attua l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Generale;
c) predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con
l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione, e dalla relazione di missione, che illustra le
poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’associazione e le modalità di perseguimento
delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall’art. 13 comma 2 del CTS, il bilancio può essere redatto
nella forma del rendiconto per cassa.
d) individua le attività diverse di cui all’articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e
documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell’Art. 13 c. 6 CTS nella
relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al
bilancio;
e) stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
f) delibera circa l’ammissione, la sospensione e l’esclusione dei soci e circa le azioni disciplinari nei loro
confronti;
g) determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento e di gestione del
tesseramento;
h) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
i) propone le iniziative pubbliche;
j) discute ed approva le posizioni politiche dell’Associazione su questioni e temi urgenti;
k) mantiene i collegamenti con le altre organizzazioni politico-culturali, associative e sindacali.
l) convoca l’Assemblea dei soci;
m) cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati a
qualsiasi titolo;
n) sovrintende all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione e, all’interno delle linee
guida espresse dall’Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento
dell’Associazione.

ARTICOLO 15 – PRESIDENTE

Nella sua prima seduta, il Consiglio Direttivo elegge il Presidente; resta in carica per quattro anni ed è
rieleggibile.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione ed è il suo portavoce ufficiale. Ne assicura
l’indirizzo unitario sulla base delle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo.
Presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea generale dei soci e li convoca sia in caso di convocazioni
ordinarie che straordinarie, istruendo l’ordine giorno.

ARTICOLO 16 – VICE PRESIDENTE

Nella sua prima seduta, il Consiglio Direttivo elegge il Vice-Presidente; resta in carica per quattro anni
ed è rieleggibile.
Il Vice-Presidente coadiuva collegialmente il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti e svolge le
sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

ARTICOLO 17 – TESORIERE

Nella sua prima seduta, il Consiglio Direttivo elegge il Tesoriere; resta in carica per quattro anni ed è
rieleggibile.
Il Tesoriere redige i Bilanci annuali e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei soci; ha
poteri di aprire e movimentare conti correnti sia bancari che postali e di amministrare i fondi
dell’Associazione, sotto il diretto controllo del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 18 – SEGRETARIO

Nella sua prima seduta, il Consiglio Direttivo elegge il Segretario; resta in carica per quattro anni ed è
rieleggibile.
Il Segretario deve comunicare via email o tramite altri strumenti informatici, a tutti i soci/e le date e gli
ordini del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Tutte le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale che viene
redatto dal Segretario o in caso di sua assenza, da un Consigliere appositamente nominato. Il verbale
viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed inviato via email a tutti i componenti il consiglio
direttivo.
I verbali, dell’Associazione, sono conservati, ed archiviati a cura del Segretario e le deliberazioni
restano a disposizione dei/lle soci/e che richiedano in qualunque momento di consultarle.
Analogamente cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione compreso la tenuta e custodia del
libro dei Soci.
Oltre alle comunicazioni telematiche devono essere affissi, presso la Sede legale, opportuni manifesti
informativi su tutte le attività dell’Associazione.
Il Segretario presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vice-Presidente.

ARTICOLO 19 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE

Resta inteso che si procederà alla nomina di tale organo solo ed esclusivamente ove ciò sia
obbligatorio in applicazione delle norme del CTS o altra disposizione normativa.
Nel caso ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste all’ art. 30 o dall’ art. 10 del CTS l’
Assemblea dei soci procederà alla nomina dell’ organo di controllo anche in forma monocratica. Nel
caso ricorrano invece analoghe condizioni previste e disciplinate dall’ art. 31 del CTS dovrà essere
nominato un revisore legale dei conti in forma monocratica o collegiale non superiore al n. 3
componenti, ovvero una società di revisione legale, purché iscritti nell’ apposito registro. I
componenti l’ organo di controllo o di revisione, ove ne sia obbligatoria la nomina, possono essere
individuati anche tra persone non aderenti all’Associazione.
Le cariche di consigliere/a e organo di controllo/sindaco revisore sono incompatibili fra loro, e ai
componenti del Collegio si applica l’articolo 2399 del codice civile (Cause d’ineleggibilità e di
decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui
all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque
possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’Associazione e moralità.
Essi, ove ne sia obbligatoria la costituzione:
– vigilano sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili,
nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento.
-esercitano inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS;
-possono in qualsiasi momento chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni
sociali o su determinati affari.
Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a
disposizione dei/lle soci/e che richiedano di consultarlo.

TITOLO V – Patrimonio e Risorse economiche

ARTICOLO 20 – PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

L’Associazione non ha scopi di lucro.
Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e
integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.
Esso è costituito da:
 beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
 eccedenze degli esercizi annuali;
 erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
 fondo di riserva;
 partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.
Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate
è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue
attività da:
a) quote e contributi degli associati (es. quota associativa annuale);
b) entrate derivanti dalla gestione diretta di iniziative promozionali, attività e servizi finalizzati al
proprio finanziamento, quali feste ed iniziative anche con sottoscrizioni e raccolte fondi;
c) contributi volontari di terzi in occasioni di sottoscrizioni, mostre, convegni, dibattiti, proiezioni, etc;
d) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni;
e) eredità, donazioni e legati;
f) erogazione liberali e ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’associazionismo.
La partecipazione da parte dell’Associazione a progetti che prevedano l’erogazione di finanziamenti
pubblici o privati, è sottoposta all’approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo
l’associazione.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi,
riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante
la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà
obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

ARTICOLO 21 – ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere
presentato all’Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell’anno successivo un bilancio di esercizio ai
sensi dell’art. 13 del CTS. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o
impedimento.
Sono previsti la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva è
vincolato alla decisione dell’Assemblea dei soci.
Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto
a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all’art. 5 e per nuovi impianti o attrezzature e ivi
comprese le relative sedi.
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività
dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali,
conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei/lle soci/e per la
consultazione.

TITOLO VI – Scioglimento

ARTICOLO 22 – SCIOGLIMENTO

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento
dell’Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un’Assemblea valida
alla presenza della maggioranza assoluta dei/lle soci/e aventi diritto al voto. Ove non sia possibile
tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di
almeno venti giorni, di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento
potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un’Assemblea appositamente
convocata.
In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà
devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti o associazioni del Terzo settore
che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività consona ai valori della Associazione, e
comunque per finalità di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori
appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura
si applica anche in caso di cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai
sensi dell’art. 50 del CTS.
È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

ARTICOLO 23 – NORMA FINALE

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, decide l’Assemblea a norma del CTS, del Codice Civile e delle disposizioni di legge vigenti.

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